Il Tribunale di Lucca accoiglie la Nostra tesi sulla validità dell’iscrizione a ruolo in considerazione della data effettiva di udienza.
Trattamento sanitario illecito
Trib Grosseto accoglie nostra tesi difensiva sull’applicazione della disciplina inerente la decadenza per vizi anche nei contratti di prestazione d’opera ex art 1495 c.c e 2226 c.c.
Il tribunale di Roma accoglie la nostra tesi difensiva sul diritto di critica.
La Corte d’Appello di Bologna accoglie la nostra tesi difensiva: assenza di diffamazione avvenuta nel programma televisivo Le Iene Show.
Accoglimento domanda di restituzione somme mutuo familiare.
Sistema di drenaggio stradale. Responsabilità del Consorzio della Strada Vicinale.
Il Tribunale di Firenze sospende il titolo esecutivo e il precetto, confermando che il periculum in mora sussiste qualora non vi sia la prova certa del credito vantato, compresa la cessione dello stesso credito.
Il Tribunale di Firenze condanna orologeria al risarcimento del danno per vendita di rolex contraffatto.
La Corte d’Appello di Firenze conferma la sentenza di primo grado sulla necessaria rigorosa prova del danno ecx art. 1490 cc.
Tribunale di Firenze, sentenza favorevole per lo studio legale AION. Condanna al pagamento di quote sociali ereditate.
Errato intervento di asportazione di tumore.
Competenza territoriale art. 20 cpc.
Pagamento del TFR e delle ultime buste paga anche in favore degli eredi
Il Tribunale di Firenze accoglie la domanda di risoluzione del contratto di locazione per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa Covis-19, e dispone la restituzione di parte dei canoni pagati.
Piano del consumatore accolto dal creditore; il Tribunale di Pistoia dispone l’omologa.
Le spese straordinarie devono essere adeguatamente documentate e preventivamente concordate da entrambi i genitori.
Il Tribunale di Reggio Emilia rigetta la richiesta di risarcimento del danno per diffamazione avanzata da una Struttura Ospedaliera nei confronti di due pazienti nostre clienti.
Lite che aveva coinvolto nota trasmissione TV.
No allo sfratto delle sale da ballo e rimodulazione del canone proposto direttamente dal Giudice.
Vittoria contro la curatela fallimentare per azione di responsabilità degli amministratori.
La Corte d’Appello di Firenze conferma la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze in tema di responsabilità professionale del Notaio.
Vittoria in tema di malpractice medica; errata la tecnica di intervento.
In materia di Privacy è sempre richiesta la prova del danno. La Cassazione lo conferma. Vedi sentenza “Violazione della Privacy, domanda di risarcimento rigettata dalla Cassazione”
Obbligo della compagnia assicurativa a tenere indenne il proprio assicurato in caso di sinistro stradale
A seguito di sinistro stradale la compagnia assicurativa risarcisce il terzo trasportato
Tumore diagnosticato in ritardo, l’Asl deve risarcire la paziente di oltre 50.000,00 euro
Nonostante il nuovo Regolamento Europeo 679/2016, la Corte di Cassazione dichiara che, senza un danno effettivamente provato, nessuna domanda di risarcimento del danno può essere accolta
Applicazione della penale negli appalti inefficace a determinate condizioni
Le nullità dei contratti di subappalto, per violazione dei limiti allo stesso subappalto, devono essere rigorosamente provate dalla S.A
Conferma della sospensione della esecuzione, revocando la sospensione concessa limitatamente ad alcuni beni e condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Ricorso infondato e rigettato, in quanto non risulta provata tale attività lavorativa
La tutela della Salute è un Diritto Costituzionale. Il Tribunale accoglie la richiesta della madre a sottoporre i figli minori a tutte le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate dalla Asl di Riferimento e dal Pediatra.
Condanna del lavoratore al pagamento delle spese processuali per aver agito verso il datore di lavoro con credito in parte non sussistente.
Il Tribunale accoglie l’opposizione per crediti anche antecedenti alla formazione del titolo del creditore procedente.
La procedura si conclude con l’assegnazione al creditore procedente (NOI) delle somme pignorate al fine di soddisfare il credito.
Totale accoglimento del reclamo proposto avverso Banca XXX che, senza alcun preavviso ed ingiustamente, aveva disposto la sospensione di tutti gli affidamenti alla società nostra assistita.
Venivano elevati verbali alla società da NOI assistita in quanto le veniva imputato di aver posto in essere lavori di manutenzione senza le dovute prescrizioni (art. 20 cds comma 3). Durante lo svolgimento dei lavori un pedone cadeva a terra, riportando danni, e detti danni venivano imputati alla società da NOI assistita in quanto, secondo loro, colpevole di non aver segnalato opportunamente il cantiere.
Abbiamo vinto perché:
– Dato prova della corretta segnalazione del cantiere;
– Si trattava di cantiere mobile (doveva riparare lampioni) quindi non soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 20 comma 3 cds per cui avevano elevato verbali.
Abbiamo ottenuto un decreto ingiuntivo in quanto la società da NOI assistita aveva effettuato forniture di materiali ad altre società, la quale non aveva effettuato il pagamento.
La società debitrice si oppone ed instaura il giudizio che ci vede vittoriosi, in quanto le affermazioni della debitrice prive di prova. La sentenza conferma il decreto ingiuntivo e condanna controparte al pagamento, compreso le spese di lite.
Primo grado svolto a Lucca, al termine del quale, viene dichiarata la legittimità del licenziamento effettuato dal datore di lavoro avverso il lavoratore, parte da NOI assistita.
Viene da NOI fatto appello a Firenze e la Corte d’Appello riforma completamente la sentenza di primo grado dichiarando illegittimo il licenziamento. Dichiara, inoltre, risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro a corrispondere l’indennità con rivalutazione e interessi.
Muore il lavoratore e il datore di lavoro non corrisponde agli eredi il TFR, la retribuzione, l’indennità di preavviso, l’indennità di malattia, la 14° e l’indennità integrativa.
NOI difendiamo gli eredi. Cerchiamo una soluzione conciliativa stragiudizialmente, ma il datore non paga.
Instauriamo la causa presso il Tribunale di Firenze il quale accoglie completamente le Nostre domande.
Il giudice di primo grado conferma il decreto ingiuntivo ottenuto dalla parte da NOI assistita, la quale aveva effettuato la fornitura di pellame ad altra società, che era risultata inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
La società debitrice deduceva che il materiale fornitole era viziato, ma il giudice di primo grado ci dichiara vittoriosi.
Controparte sbaglia nel citare in giudizio in quanto il contratto che aveva sottoscritto aveva, quale controparte, una società e non la persona fisica da Noi assistita (la parte da NOI assistita era il legale rappresentante della società che controparte avrebbe dovuto citare).
Agiamo in giudizio per chiedere la restituzione dell’azienda (pasticceria) della parte da NOI assistita in quanto controparte risultava inadempiente nel pagamento dell’affitto.
Nel frattempo (prima della morosità) la parte nostra assistita aveva ceduto i crediti derivanti dall’affitto dell’azienda ad uno dei suoi fornitori che, però, a seguito della morosità le pignorava il quinto dello stipendio.
Controparte non aveva effettuato neppure il deposito cauzionale.
Il Giudice in totale accoglimento del ricorso da NOI proposto dichiara fondato il ricorso stesso ordinando l’immediata restituzione dell’azienda con condanna al pagamento delle spese di lite.
La parte da NOI assistita otteneva, nella fase monitoria, un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Firenze ordinava alla Banca XY, il deposito di documenti sottoscritti dal marito defunto.
La Banca XY faceva opposizione e con detto atto di opposizione depositava alcuni dei documenti da NOI richiesti. Il procedimento, pertanto, segna la ragionevolezza del procedimento monitorio e la materia del contendere è stata poi dichiarata cessata.